Comunicazioni generali
La legge di conversione del DL Rilancio, che apporta diverse modifiche alle misure, tra le quali la detrazione fiscale del 110% battezzata Superbonus, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore.
Le misure previste sono molte; dal Superbonus alle disposizioni in materia di accisa sui prodotti energetici.
Per quanto riguarda il Superbonus (articolo 119), tra i principali cambiamenti apportati in sede di conversione troviamo: l’estensione alle seconde case (una per ogni contribuente, esclusi però gli immobili di lusso) e al terzo settore; la riduzione dei massimali di spesa per gli interventi di coibentazione sugli edifici; l’ingresso di solare termico e caldaie a biomassa; la cessione del credito anche ad avanzamento lavori; la possibilità di usare la maxi-detrazione fiscale per configurazioni di autoconsumo collettivo da fotovoltaico (art. 121).
Passando poi ad altri temi energetici, ricordiamo che:
• una delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) dello scorso maggio ha già reso operativa la riduzione delle bollette elettriche per le utenze non domestiche connesse in bassa tensione (art. 30 del DL Rilancio, rimasto identico nel testo finale);
• il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha già comunicato a giugno che il DL Rilancio introduce la possibilità, per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, di accedere al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 (certificati bianchi) dalla data di entrata in esercizio, e non dal 1° gennaio dell’anno successivo (art. 41);
• le rate di acconto mensili concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di gas naturare ed energia elettrica e relative sanzioni pensali e amministrative, relative ai mesi da maggio a settembre 2020, sono versate nella misura del 90%. L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.
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