Comunicazioni generali
Si informa che il Gestore dei Servizi Energetici GSE, con comunicato pubblicato sul proprio sito internet, rende nota la proroga termini dei procedimenti per efficienza e rinnovabili, nonché la sospensione delle verifiche.
Nello specifico il GSE, in considerazione dell’evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del Covid-19 (dando informativa al Ministero dello Sviluppo Economico), ha stabilito:
- la sospensione dei termini dei procedimenti di verifica in corso su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento;
- la proroga dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, in relazione alle richieste di integrazione documentale.
La sospensione dei termini e scadenze sopra esposte avrà durata fino al 30 aprile 2020. Il comunicato precisa poi che le misure adottate potranno essere riviste, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza e delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal Parlamento.
Le predette misure non saranno adottate in relazione a procedimenti amministrativi che il GSE potrà concludere con esito positivo, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità.
Si informa, inoltre, che l’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) ha pubblicato la nota Prot. RU 93676 del 18/03/2020 con la quale, tra l’altro, differisce al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo relativa all’anno 2019, ma non dei versamenti.
La nota precisa, infatti, che non vi sono sospensioni rispetto a tutti i versamenti tributari, quindi, per il gas ed energia elettrica, rimane fermo quanto previsto dal Testo Unico Accise (TUA) all’art. 26, c. 13 in relazione all’effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio.
Ne segue che, i soggetti obbligati d’imposta, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018:
- verseranno la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
- potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.
In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.
L’attualizzazione del debito e delle rate in acconto per l’anno 2020 avverrà all’atto della presentazione della dichiarazione di consumo.
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