Detrazioni per RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA e interventi antisismici – Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Comunicazioni generali

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/2020 ha chiarito l’applicabilità della detrazione fiscale per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus), estendendola a tutti gli immobili posseduti/detenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa.

 

In precedenza, le risoluzioni n. 303/E del 15 luglio 2008 e n. 340/E del 1° agosto 2008 avevano limitato l’applicabilità dell’agevolazione (la quale spettava ai titolari di reddito d’impresa che effettuavano interventi su fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale).

 

In particolare, la risoluzione n. 303/E del 2008 ha circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendola per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su “immobili merce”; analogamente, la risoluzione n. 340/E del 2008 ha limitato l’applicabilità della detrazione esclusivamente agli interventi su immobili strumentali, andando quindi ad escludere il riconoscimento del beneficio ad una società esercente attività di pura locazione, in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa.

 

L’interpretabilità di queste risoluzioni ha generato numerose controversie, sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili qualificabili come beni merce.

 

Per far fronte a questa criticità e riallinearsi alla ratio legis alla base dell’agevolazione, con la suddetta risoluzione si stabilisce che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

 

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